Una parte venditrice, a seguito della rinuncia agli atti della controparte in una causa immobiliare, ha tentato una impugnazione ordinanza spese direttamente in Cassazione perché il giudice di primo grado aveva compensato le spese legali. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che un'ordinanza di questo tipo, che decide sulla ripartizione delle spese anziché limitarsi a liquidarle, deve essere contestata tramite appello e non con ricorso diretto per cassazione.
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