Un'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che l'inammissibilità del ricorso per motivi originari, in quanto meramente riproduttivi di censure già esaminate, si estende anche ai motivi nuovi presentati successivamente. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro la valutazione della recidiva, stabilendo che il vizio iniziale impedisce la valida costituzione del rapporto processuale, rendendo inefficaci anche le successive integrazioni. Di conseguenza, si conferma l'inammissibilità del ricorso cassazione e la condanna al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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