Un imputato presenta ricorso contro una sentenza di patteggiamento per un reato minore legato agli stupefacenti, lamentando vizi di motivazione. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che l'impugnazione è consentita solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p., tra cui non rientrano censure generiche sulla motivazione. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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