La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8830/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di due imprenditori condannati per bancarotta fraudolenta. Il caso chiarisce un punto fondamentale sulla prescrizione bancarotta prefallimentare, stabilendo che il termine di prescrizione decorre non dal momento in cui vengono commessi gli atti illeciti (es. distruzione dei documenti contabili), ma dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento. Questa decisione riafferma un principio consolidato, respingendo le argomentazioni dei ricorrenti.
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