La Corte di Cassazione conferma la condanna per un imprenditore per il reato di dichiarazione fraudolenta. Il caso riguarda l'utilizzo di fatture per l'acquisto fittizio di brevetti da una società estera, i cui costi sono stati poi portati in ammortamento per ridurre il reddito imponibile. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, stabilendo che tale condotta integra il reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 e non la meno grave fattispecie di dichiarazione infedele. Inoltre, ha escluso l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, considerando anche le condotte precedenti, seppur prescritte, come indice di abitualità.
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