L'ordinanza in esame tratta della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una condanna per un reato di lieve entità in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90). La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile su tre fronti: il primo motivo era una mera richiesta di rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità; il secondo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), è stato giudicato infondato poiché la condotta dell'imputato denotava una certa dimestichezza con l'attività illecita; il terzo motivo, sull'eccessività della pena, è stato ritenuto del tutto generico. Di conseguenza, si è giunti a una pronuncia di inammissibilità del ricorso stupefacenti, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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