Un condannato, inserito in un programma di protezione, ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Il Tribunale aveva valutato negativamente la sua condotta in carcere, nonostante avesse beneficiato di permessi premio, riscontrando un comportamento contrario alle regole e una mancata riflessione sul proprio percorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'**inammissibilità del ricorso di sorveglianza**. Ha ritenuto che le contestazioni del condannato non superassero le motivazioni del Tribunale, che aveva già considerato tutti gli elementi. Il condannato deve pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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