La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un imputato condannato per spaccio di stupefacenti. La decisione si basa sulla totale genericità dei motivi di ricorso, che non specificavano le ragioni di diritto e di fatto a sostegno della richiesta, violando l'art. 581 cod. proc. pen. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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