Un conducente, condannato per lesioni stradali, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la prescrizione, l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni e l'errata applicazione dell'aggravante alcolica. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione perché manifestamente infondato. Questa decisione ha impedito la formazione di un valido rapporto processuale, precludendo così la possibilità di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, anche se maturata dopo la sentenza d'appello.
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