Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Analisi di un Caso di Motivazione Generica
L’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più delicati nel processo penale. Essa sancisce l’impossibilità per la Suprema Corte di esaminare nel merito le censure mosse contro una sentenza, spesso a causa di vizi formali o sostanziali del ricorso stesso. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi, in particolare riguardo alla determinazione della pena, conduca inevitabilmente a tale declaratoria.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’oggetto della doglianza non era la sussistenza del reato, bensì la quantificazione della pena. Nello specifico, il ricorrente contestava l’aumento di pena di tre mesi stabilito per la continuazione con un altro reato (previsto dall’art. 337 c.p.), ritenendolo sproporzionato. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione del Giudice di primo grado, motivando la propria scelta.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato inammissibile il ricorso. La decisione si fonda su un principio consolidato: la valutazione circa l’adeguatezza della pena è una prerogativa esclusiva del giudice di merito. Il sindacato della Corte di Cassazione su questo punto è limitato ai soli casi in cui la motivazione della sentenza impugnata sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso affetto da genericità. Il ricorrente, infatti, non ha mosso critiche specifiche e argomentate contro le ragioni di fatto e di diritto esposte nella sentenza d’appello. La Corte di merito aveva fornito una motivazione che, secondo la Cassazione, era sufficiente, logica e coerente, spiegando perché l’aumento di pena per la continuazione fosse proporzionato e adeguato. La motivazione della Corte d’Appello, confermando quella del primo giudice, aveva creato un apparato argomentativo solido, che il ricorrente non è riuscito a scalfire con censure puntuali.
Il supremo collegio ha ribadito che, a fronte di una motivazione adeguata, il ricorso non può limitarsi a una generica lamentela sulla congruità della pena. È necessario, invece, enunciare e argomentare in modo esplicito i rilievi critici, indicando le ragioni specifiche per cui la valutazione del giudice di merito sarebbe errata. In assenza di ciò, il ricorso si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità ricorso per cassazione sono severe. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea un’importante lezione pratica per la difesa tecnica: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede una precisione chirurgica. Non è sufficiente contestare genericamente una decisione; è fondamentale individuare i vizi specifici della motivazione e argomentarli con rigore giuridico, pena l’inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile, tra le altre ragioni, quando i motivi addotti sono generici, ossia non specificano in modo puntuale le critiche di fatto o di diritto mosse alla decisione impugnata, ma si limitano a una contestazione vaga.
Perché la Corte di Cassazione ha considerato generico il motivo del ricorso in questo caso?
La Corte ha ritenuto il motivo generico perché il ricorrente non ha enunciato né argomentato in modo esplicito e critico le ragioni per cui la motivazione della sentenza d’appello sulla determinazione della pena sarebbe stata errata. La sentenza impugnata, invece, era sorretta da una motivazione considerata sufficiente e logica.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000,00 euro.