Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la precisione e la specificità siano requisiti fondamentali nel processo penale, soprattutto quando si giunge all’ultimo grado di giudizio. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine: l’inammissibilità del ricorso per cassazione è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici, che non consentono un reale vaglio di legittimità della sentenza impugnata. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le ragioni della decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo: dalla Condanna al Ricorso
Il caso riguarda un soggetto condannato in primo grado e in appello per il reato di cessione di sostanze stupefacenti di vario tipo (cocaina, hashish, marijuana ed eroina). La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, condannando l’imputato a una pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una generica violazione di legge e un vizio di motivazione in merito alla sua responsabilità penale. Tuttavia, il ricorso si è limitato a chiedere l’annullamento della sentenza senza fornire argomentazioni specifiche a sostegno della richiesta.
La Decisione della Suprema Corte e l’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha osservato come l’atto di impugnazione fosse affetto da una ‘assoluta genericità dei motivi addotti’. In pratica, il ricorrente non ha rispettato il requisito imposto dall’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale.
L’Importanza della Specificità dei Motivi
Questa norma richiede che l’atto di ricorso contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a invocare l’annullamento della sentenza, senza individuare né analizzare alcun profilo specifico di censura contro le motivazioni della Corte d’Appello. Affermazioni apodittiche e non argomentate non possono costituire un valido motivo di ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
Il fondamento giuridico della decisione risiede nella combinazione di due articoli del codice di procedura penale. L’articolo 581, lettera d), stabilisce i requisiti di forma e contenuto del ricorso, mentre l’articolo 591, lettera c), prevede espressamente l’inammissibilità come sanzione per l’inosservanza di tali requisiti, in particolare per la genericità dei motivi.
La Corte ha sottolineato che un ricorso generico impedisce al giudice di legittimità di svolgere la propria funzione, che è quella di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non di riesaminare l’intero processo. Di fronte a un’impugnazione priva di argomentazioni specifiche, la Corte non può fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, poiché la Corte non ha ravvisato un’assenza di colpa nella causa di inammissibilità, è stato condannato anche al pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, richiede rigore, precisione e il rispetto scrupoloso delle norme processuali. Un ricorso mal formulato non solo è inefficace, ma comporta anche ulteriori oneri economici per chi lo propone.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua ‘assoluta genericità’. Il ricorrente si è limitato a chiedere l’annullamento della sentenza senza specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della sua richiesta, violando così i requisiti di legge.
Quale norma del codice di procedura penale stabilisce i requisiti per un ricorso valido?
L’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale richiede che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La sua inosservanza porta all’inammissibilità secondo l’art. 591, lett. c) dello stesso codice.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non si ravvisa un’assenza di colpa, anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.