Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Quando i Motivi Sono Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio cruciale nel diritto processuale penale: l’inammissibilità del ricorso per cassazione quando i motivi presentati sono generici o meramente ripetitivi di quelli già esaminati e respinti nei gradi di giudizio precedenti. Questa decisione offre spunti fondamentali sulla corretta redazione degli atti di impugnazione e sulla funzione stessa del giudizio di legittimità. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni della Corte e le implicazioni pratiche per la difesa.
I Fatti del Processo
Due imputate venivano condannate sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di furto aggravato in concorso. La pena inflitta a ciascuna era di quattro mesi di reclusione e 120,00 euro di multa. Ritenendo ingiusta la decisione, le due donne, tramite il loro difensore, decidevano di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa basava il ricorso su due distinti motivi:
- Errata qualificazione giuridica del fatto: Si sosteneva che il reato dovesse essere qualificato come tentato furto (art. 56 c.p.) e non come furto consumato (art. 624 c.p.), contestando così la valutazione dei giudici di merito.
- Eccessività della pena: Si lamentava che il trattamento sanzionatorio inflitto fosse sproporzionato rispetto alla gravità del fatto commesso.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale, che definiscono i limiti e le finalità del giudizio di legittimità. L’esito del processo, quindi, non è stato una conferma o una smentita delle tesi difensive, ma una constatazione che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
La Genericità del Primo Motivo: la Mera Ripetizione delle Doglianze
Sul primo punto, la Corte ha osservato che i motivi presentati erano una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già avanzate nell’atto di appello. La Corte d’Appello aveva già risposto a tali doglianze con una motivazione logica e congrua, spiegando perché il reato fosse da considerarsi consumato e non tentato. Il ricorso in Cassazione, invece di contestare specificamente le argomentazioni della sentenza di appello, si limitava a ripeterle, venendo meno alla sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata e puntuale al provvedimento impugnato.
L’Infondatezza del Secondo Motivo sulla Pena
Anche il secondo motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha chiarito che una motivazione dettagliata sui criteri di determinazione della pena (ex art. 133 c.p.) è necessaria solo quando la sanzione si avvicina al massimo edittale o supera significativamente la media. Nel caso di specie, la pena era prossima al minimo previsto dalla legge. Pertanto, la scelta del giudice di merito rientra nella sua discrezionalità e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia palesemente illogica, cosa non riscontrata in questo caso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione dell’ordinanza è un vero e proprio vademecum su come redigere un ricorso per cassazione. La Corte ribadisce che la funzione dell’impugnazione è quella di un confronto critico e specifico con la decisione che si contesta. Non basta esprimere un generico dissenso o riproporre le stesse tesi, ma è necessario indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che minano la logicità e la correttezza giuridica della sentenza impugnata. Se il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento precedente, perde la sua unica funzione e si destina inevitabilmente all’inammissibilità. Questo principio, come ricordato dalla Corte citando numerosa giurisprudenza, è essenziale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il ruolo della Cassazione come giudice della legittimità e non del fatto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia sottolinea l’importanza per l’avvocato penalista di non limitarsi a una sterile riproposizione dei motivi di appello. Il ricorso per cassazione deve essere un atto sartoriale, cucito sulle specifiche argomentazioni della sentenza di secondo grado, evidenziandone le contraddizioni, le violazioni di legge o i vizi logici. Un ricorso ‘in serie’ o generico non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche per l’assistito, che, in caso di inammissibilità, viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna a 3.000,00 euro per ciascuna ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente e specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione l’entità della pena inflitta?
Sì, ma solo a determinate condizioni. Secondo la Corte, una contestazione sull’entità della pena è ammissibile solo se la sanzione è prossima al massimo o superiore alla media, richiedendo in tal caso una motivazione specifica da parte del giudice. Se la pena è vicina al minimo legale, come nel caso di specie, la scelta del giudice è ampiamente discrezionale e non sindacabile in Cassazione.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non valida.