La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso avverso la determinazione della pena, ritenendo le censure manifestamente infondate. La Corte ha confermato che la sanzione, basata sull'art. 133 c.p. e considerati i numerosi precedenti dell'imputato, era congrua e correttamente motivata, respingendo le accuse di contraddittorietà. La decisione sottolinea l'importanza di motivazioni solide per l'impugnazione, confermando l'inammissibilità del ricorso pena in loro assenza.
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