Un imputato, condannato in primo grado per lesioni personali ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ha visto il suo appello respinto. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'appello penale perché presentato fuori termine. La sentenza stabilisce un principio cruciale: la sospensione feriale dei termini (la pausa estiva) non si applica al tempo che il giudice ha per scrivere la sentenza. Il termine per impugnare, quindi, inizia a decorrere solo dopo la fine della sospensione, se il deposito cade durante quel periodo. In questo caso, l'errore nel calcolo ha reso l'appello tardivo e quindi nullo, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese e di una sanzione.
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