Una conducente, condannata per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver causato un incidente, ha presentato ricorso sostenendo che la prova alcolemica, effettuata a distanza di tempo dal sinistro, non fosse attendibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la condizione di ebbrezza al momento del fatto può essere provata anche attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, come la testimonianza, lo stato sintomatico della persona e la sua condotta di fuga, superando così il dubbio sull'assunzione di alcolici post-incidente.
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