La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un condannato la cui misura di affidamento in prova era stata revocata. La decisione si fonda sulla commissione di un nuovo reato, di natura analoga al precedente, avvenuta dopo la fine del periodo di prova ma prima della valutazione finale del suo esito. La Suprema Corte ha confermato che tale condotta, seppur successiva, costituisce un valido indicatore sintomatico del fallimento del percorso rieducativo, legittimando la revoca affidamento in prova con effetto retroattivo.
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