Un imputato aveva ottenuto una riduzione di pena in appello grazie a un accordo con l'accusa, rinunciando ad altri motivi di impugnazione. Successivamente, ha presentato un ricorso per cassazione contestando la confisca di denaro, una questione non inclusa nel precedente accordo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il `ricorso inammissibile`. Ha stabilito che la rinuncia a impugnare, fatta in funzione di un accordo sulla pena, impedisce di ricorrere su questioni non sollevate prima. L'imputato deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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