Un Condannato per ricettazione ha presentato un'istanza di revisione della sua condanna definitiva. Ha prodotto come prova nuova una copia del passaporto con visti che, a suo dire, dimostravano la sua presenza all'estero al momento dei fatti. La Corte d'Appello ha dichiarato l'istanza di revisione inammissibile, ritenendo che il passaporto non fosse una prova nuova idonea a dimostrare l'innocenza. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità, ribadendo che la prova prodotta non escludeva la possibilità che il Condannato avesse commesso il reato, né dimostrava la sua assenza dal territorio nazionale per l'intero periodo contestato. Il ricorso del Condannato è stato quindi rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.
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