La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per resistenza a pubblico ufficiale, ai sensi dell'Art. 337 c.p. Il ricorrente sosteneva che solo una parte della sua condotta, ovvero la fuga dalle forze dell'ordine, potesse configurare il reato. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto che le sue argomentazioni fossero mere contestazioni di fatto, prive di specificità e già esaminate e respinte dai giudici precedenti. Di conseguenza, il ricorso non è stato accettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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