Un soggetto, condannato per evasione ai sensi dell'art. 385 c.p., ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sostenendo che la notevole gravità del reato, desumibile dalla futilità del motivo alla base della violazione, indica un'intensità del dolo tale da escludere il beneficio, a prescindere da considerazioni sull'abitualità della condotta.
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