Un avvocato ha richiesto il pagamento delle proprie competenze professionali a un ex liquidatore per l'attività svolta nell'opposizione al fallimento di una società. L'ex liquidatore si è opposto, sostenendo di aver conferito il mandato professionale non a titolo personale, ma come rappresentante della società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ex liquidatore. I giudici hanno accertato che, al momento del conferimento dell'incarico, la società era già cancellata dal Registro delle Imprese da otto anni. Di conseguenza, la carica di liquidatore era cessata e il mandato professionale doveva intendersi conferito in proprio, per tutelare un interesse personale legato alle precedenti cariche societarie. L'ex liquidatore è stato quindi condannato a pagare personalmente i compensi dovuti al professionista.
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