Un'infermiera con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ha richiesto l'adeguamento della propria tariffa oraria da 17,24 euro a 20,63 euro, basandosi su un decreto della Regione Campania per il rientro dal deficit sanitario. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo che la tariffa indicata nel decreto fosse un tetto massimo di spesa e non un minimo garantito. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il decreto regionale, finalizzato al contenimento della spesa pubblica, non ha valore di legge ma di atto amministrativo, non sindacabile direttamente per violazione di legge. Di conseguenza, la decisione sul compenso nel lavoro autonomo resta quella dei giudici di merito, favorevole all'Azienda Sanitaria.
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