L'Indagato, accusato di far parte di un'associazione dedita al narcotraffico, ha impugnato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La difesa ha contestato la legittimità dell'acquisizione delle conversazioni criptate provenienti dalla piattaforma SKY ECC, ottenute dalle autorità francesi tramite un Ordine Europeo di Indagine. Tra i motivi di ricorso, la difesa ha lamentato la mancata traduzione in italiano della risposta francese e l'inutilizzabilità dei dati, considerandoli intercettazioni abusive. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la misura cautelare. I giudici hanno stabilito che l'acquisizione chat SKY ECC non costituisce un'intercettazione in tempo reale, bensì un'acquisizione di documenti informatici conservati all'estero (art. 234-bis c.p.p.), pienamente legittima con il consenso dell'autorità straniera detentrice. Inoltre, la traduzione degli atti non è obbligatoria se i documenti non sono essenziali per comprendere le accuse.
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