La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30558/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso contro un'ordinanza della Corte di Appello. Il motivo risiede nella mancata presentazione materiale dell'atto di elezione di domicilio contestualmente al deposito dell'appello. La Corte ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., non è sufficiente menzionare il domicilio nell'epigrafe dell'atto, ma è necessario depositare fisicamente il documento relativo, a pena di inammissibilità.
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