La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24777/2024, rigetta il ricorso di una società costruttrice, chiarendo i limiti dell'impugnazione lodo arbitrale. La Corte ha stabilito che la libertà degli arbitri nella gestione del procedimento non viola il contraddittorio se è garantito il diritto di difesa. Inoltre, ha ribadito che l'impugnazione per errore di diritto non consente un riesame del merito, ma è limitata a specifiche violazioni, che devono essere puntualmente indicate dal ricorrente.
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