La Corte di Cassazione affronta un caso di inammissibilità dell'impugnazione telematica. Un avvocato aveva depositato un ricorso per il riesame di una misura cautelare stampando l'atto, firmandolo a mano, scansionandolo e infine apponendo la firma digitale al file scansionato. Il Tribunale aveva dichiarato il ricorso inammissibile perché non era un 'documento nativo digitale'. La Cassazione ha annullato questa decisione. Ha stabilito che, sebbene la procedura non fosse tecnicamente perfetta, la legge non prevede l'inammissibilità per questo specifico vizio. Poiché l'atto era comunque sottoscritto con firma digitale, requisito essenziale previsto a pena di inammissibilità, il ricorso è valido. Vince quindi il principio di tassatività: nessuna sanzione senza una specifica previsione di legge.
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