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Art. 111-bis Codice di Procedura Penale

115 provvedimenti

Termini riesame e deposito telematico: resta la custodia
Due indagati in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti hanno impugnato l'ordinanza di custodia cautelare. La difesa ha sostenuto che il Tribunale del riesame avesse deciso in ritardo, superando il termine di dieci giorni, a causa dell'invio telematico degli atti avvenuto dopo la chiusura degli uffici. I ricorrenti hanno inoltre eccepito l'incompetenza del giudice per territorio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. La Suprema Corte ha chiarito le regole applicabili ai Termini riesame e deposito telematico: durante il periodo transitorio della Riforma Cartabia, un invio telematico oltre l'orario di apertura al pubblico si considera effettuato il giorno lavorativo successivo. Pertanto la decisione era tempestiva. Riguardo alla competenza territoriale, la vendita di droga avveniva in luoghi diversi senza certezza sul luogo esatto del reato, rendendo corretto l'uso dei criteri suppletivi. Gli indagati restano in carcere e pagheranno 3.000 euro ciascuno.
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Deposito telematico dell’impugnazione: PEC non valida
Il Tribunale condannava l'Imputato per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Il Difensore presentava atto di appello tramite posta elettronica certificata anziché mediante il portale dedicato. La Corte di Appello dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione per mancato rispetto delle forme obbligatorie. L'Imputato ricorreva in Cassazione lamentando presunti malfunzionamenti del sistema e l'invio tempestivo dell'atto. I Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso. La Suprema Corte ha ribadito l'obbligo esclusivo del deposito telematico dell'impugnazione sul portale ministeriale a far data dal primo gennaio 2025. L'invio tramite semplice PEC rende l'atto inammissibile qualora il difensore non provi e non segnali secondo le regole il reale blocco informatico del sistema. L'Imputato perde definitivamente il diritto all'appello e deve pagare le spese processuali.
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Deposito telematico penale: invio serale e termini perentori
Un indagato per reati familiari e lesioni propone riesame contro la misura cautelare. Il difensore effettua il deposito telematico penale del ricorso oltre l'orario di chiusura della cancelleria. La Procura trasmette gli atti al Tribunale del Riesame il lunedì successivo alla scadenza del quinto giorno feriale. La difesa eccepisce la perdita di efficacia della misura cautelare per presunta tardività nella trasmissione del fascicolo. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. I giudici chiariscono che l'atto trasmesso fuori orario viene preso in carico il primo giorno lavorativo successivo. Il termine di cinque giorni decorre dal giorno ancora seguente, senza conteggiare il giorno iniziale. La coincidenza della scadenza con un giorno festivo sposta il termine al primo giorno feriale utile. La misura cautelare resta valida e il ricorrente deve pagare le spese processuali.
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Deposito del ricorso telematico errato: carcere confermato
L'Indagato, sottoposto alla custodia in carcere per reati di droga, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame. Il difensore ha inviato l'atto tramite Posta Elettronica Certificata. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'Inammissibilità della richiesta. Dal primo aprile duemilaventisei la legge impone infatti il deposito del ricorso telematico esclusivamente tramite il portale ministeriale dedicato. L'invio tramite Posta Elettronica Certificata non è più consentito, salvo malfunzionamenti tecnici debitamente certificati. L'Indagato non ha dimostrato alcun guasto del sistema. Per questo motivo, i giudici hanno respinto l'impugnazione senza valutarne il merito. L'Indagato deve ora pagare le spese del processo e versare tremila euro alla Cassa delle Ammende, rimanendo in custodia cautelare.
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Termini per l’impugnazione: l’appello è tempestivo
La Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'appello di un cittadino condannato in primo grado, ritenendo l'atto presentato in ritardo rispetto alle scadenze di legge. Il difensore dell'imputato presentava ricorso per Cassazione, dimostrando la piena tempestività del deposito eseguito tramite posta elettronica certificata. Il calcolo corretto evidenziava che il termine di quarantacinque giorni cadeva di domenica e slittava regolarmente al lunedì seguente. I giudici di legittimità hanno accertato il rispetto rigoroso dei termini per l'impugnazione e l'errore commesso dalla Corte territoriale nel conteggio dei giorni. La Suprema Corte ha annullato la decisione errata e ordinato la trasmissione del fascicolo a un'altra sezione per la celebrazione del processo di secondo grado.
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Deposito telematico dell’impugnazione: PEC non valida
Un imputato per reati di criminalità organizzata e narcotraffico ha presentato ricorso per ottenere gli arresti domiciliari, inviando l'atto tramite posta elettronica certificata anziché mediante il portale dedicato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: dal primo aprile 2026 il deposito telematico dell'impugnazione sul portale ministeriale è l'unico canale consentito dalla legge, vietando l'uso della PEC salvo guasti tecnici certificati. I giudici hanno inoltre ribadito che le novità personali dell'imputato, come il matrimonio, la paternità e l'offerta di lavoro, non superano la forte presunzione di pericolosità sociale derivante dai precedenti e dalla gravità delle accuse.
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Deposito telematico del ricorso: no alla PEC dopo la scadenza
Il Tribunale applica la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per presunto spaccio di lieve entità. Il difensore contesta la decisione e invia l'impugnazione alla Corte di Cassazione tramite posta elettronica certificata dopo il termine del regime transitorio. La Suprema Corte dichiara l'inammissibilità dell'atto. I giudici evidenziano che il deposito telematico del ricorso deve avvenire esclusivamente tramite il portale ministeriale dedicato e non via PEC, salvo malfunzionamenti ufficialmente certificati dal dirigente o dalla direzione ministeriale. L'inosservanza delle forme legali comporta la chiusura immediata del giudizio, la conferma degli arresti domiciliari e la condanna del ricorrente al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Estradizione passiva: la rinuncia al ricorso chiude la custodia
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un cittadino straniero sottoposto a custodia cautelare in carcere nell'ambito di una procedura di estradizione passiva verso il proprio Paese di origine. L'estradando aveva inizialmente impugnato l'ordinanza dei giudici di merito che respingeva la revoca o la sostituzione del carcere con gli arresti domiciliari, lamentando la carenza di gravi indizi e l'assenza del pericolo di fuga. Successivamente, il difensore munito di procura speciale ha depositato formale rinuncia all'impugnazione con contestuale revoca dell'opposizione alla consegna. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza applicare sanzioni o spese a carico della persona richiesta.
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Deposito telematico impugnazioni penali: stop alla PEC
Un imputato sottoposto a custodia cautelare in carcere impugna il rigetto dell'appello cautelare tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Con la riforma del processo penale, il deposito telematico impugnazioni penali attraverso il portale dedicato è obbligatorio a pena di inammissibilità. L'invio a mezzo PEC o in formato cartaceo è consentito unicamente in caso di accertato e certificato malfunzionamento dei sistemi informatici ministeriali. L'imputato non ha provato alcun disservizio del portale telematico al momento della trasmissione. I giudici di legittimità hanno pertanto respinto il gravame, confermando la misura carceraria e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione di tremila euro.
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Deposito telematico dell’impugnazione: PEC non valida
Un indagato per traffico di droga e possesso di armi clandestine ha impugnato il diniego degli arresti domiciliari. Il difensore ha inviato il ricorso per Cassazione tramite PEC, motivando la scelta con presunti disservizi del Portale Deposito Atti Penali. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il deposito telematico dell'impugnazione è un obbligo inderogabile. L'invio alternativo a mezzo PEC o cartaceo resta valido solo in presenza di un malfunzionamento del portale ufficialmente certificato dal Ministero della Giustizia o dai dirigenti degli uffici giudiziari. L'indagato resta in carcere ed è condannato al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Deposito telematico impugnazioni: stop a ricorsi PEC
Una società terza acquirente ha subito il sequestro preventivo di crediti d'imposta derivanti da presunte frodi fiscali legate a bonus edilizi. La società ha chiesto il dissequestro parziale dei crediti, sostenendo l'estraneità di parte delle somme alle frodi contestate. I giudici territoriali hanno respinto l'istanza. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione trasmettendo l'atto tramite Posta Elettronica Certificata anziché attraverso il portale ministeriale dedicato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Dal primo aprile 2026 il deposito telematico impugnazioni deve avvenire esclusivamente tramite il portale telematico ufficiale. L'invio tramite PEC è consentito solo in caso di malfunzionamento del portale debitamente certificato e documentato dal ricorrente. La Suprema Corte ha confermato il blocco dei crediti fiscali e ha condannato la società alle spese processuali.
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Deposito telematico atti penali: PEC non valida senza guasto
Un cittadino ha impugnato il diniego di dissequestro di due telefoni cellulari trasmettendo l'appello tramite posta elettronica certificata anziché attraverso la piattaforma telematica ministeriale. Il difensore ha giustificato l'invio via PEC sostenendo l'assenza della voce specifica all'interno del menu informatico. Il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per vizio di forma. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, sancendo l'obbligo assoluto di utilizzare il canale ufficiale ministeriale per il deposito telematico atti penali. L'uso alternativo della PEC non è consentito in assenza di un malfunzionamento formalmente certificato dal dirigente giudiziario. L'omissione di strumenti alternativi interni al sistema preclude la concessione della rimessione in termini. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e a una sanzione di tremila euro.
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Deposito telematico dell’impugnazione: PEC non valida
Un indagato destinatario di custodia cautelare in carcere impugna la decisione del Tribunale della libertà. Il difensore trasmette l'atto tramite Posta Elettronica Certificata anziché attraverso il portale ministeriale dedicato, lamentando un presunto difetto del software comprovato solo da schermate informatiche. La Corte di Cassazione dichiara l'atto inammissibile. Il deposito telematico dell'impugnazione costituisce la via esclusiva per presentare ricorso. L'invio tramite canali alternativi resta vietato, salvo guasto formale del sistema informatico certificato dal Ministero della Giustizia o dal dirigente dell'ufficio giudiziario. Le mere immagini a schermo non dimostrano l'effettiva impossibilità tecnica di caricare il documento. L'indagato perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Deposito telematico impugnazioni: ricorso cartaceo inammissibile
Il Tribunale dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato contestato a due imputati. La Procura Generale impugnava la decisione contestando il calcolo dei termini, ma depositava l'atto in formato cartaceo anziché tramite il portale digitale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della pubblica accusa. Con l'entrata a regime della Riforma Cartabia, infatti, il deposito telematico impugnazioni costituisce un obbligo perentorio per la Procura che impugna le sentenze di primo grado davanti alla Suprema Corte. La deroga per il deposito cartaceo riguarda esclusivamente l'atto di appello e non si estende al ricorso per cassazione. Di conseguenza, l'inosservanza delle modalità informatiche rende nullo il tentativo di contestare il proscioglimento degli imputati.
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Custodia cautelare in carcere: legittimo il deposito cartaceo
Un indagato, accusato di far parte di un'organizzazione dedicata allo spaccio di stupefacenti, ha proposto ricorso in Cassazione contro l'ordinanza che ne disponeva la custodia cautelare in carcere. La difesa ha sostenuto la nullità del provvedimento per via del deposito in formato cartaceo e ha negato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di reiterazione del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che il deposito cartaceo resta lecito durante la fase transitoria del processo penale telematico. Inoltre, il rinvenimento di un bilancino di precisione e di sostanza stupefacente durante l'arresto dimostra la continuità dell'attività illecita. La custodia cautelare in carcere rimane dunque pienamente legittima e l'indagato è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Istanza di rinvio via PEC: mail inviata ma condanna confermata
L'Imputato, condannato per truffa, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la violazione del diritto di difesa. Il suo legale aveva inoltrato una istanza di rinvio via PEC per un concomitante impegno professionale, ma la Cancelleria ha sottoposto la richiesta ai giudici soltanto il giorno successivo all'udienza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'invio della richiesta tramite posta elettronica certificata è ammissibile, ma l'imputato ha l'onere di dimostrare l'effettiva e tempestiva conoscenza dell'atto da parte dell'ufficio giudiziario prima del processo. Non essendoci la prova della lettura tempestiva dell'istanza da parte della cancelleria, la sentenza di condanna è valida e l'Imputato deve pagare le spese processuali.
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Deposito telematico dell’impugnazione: PEC errata e ricorso perso
Un cittadino straniero ha proposto opposizione contro un decreto di espulsione. Tuttavia, il difensore ha trasmesso l'atto tramite posta elettronica certificata (PEC) al Tribunale di sorveglianza anziché al Magistrato di sorveglianza che aveva emesso il provvedimento. Il Tribunale ha dichiarato l'atto inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che l'opposizione è assimilabile a un'impugnazione. Di conseguenza, si applicano le rigide regole sul deposito telematico dell'impugnazione introdotte dalla riforma Cartabia. L'invio a un indirizzo PEC errato comporta l'inammissibilità insanabile dell'atto, poiché nel sistema digitale non opera il principio del raggiungimento dello scopo. Il ricorso dello straniero è stato quindi rigettato.
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Deposito telematico del ricorso: l’errore PEC costa la libertà
Un indagato per reati di droga ha impugnato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il suo difensore ha presentato il ricorso tramite PEC il 10 aprile 2026, giustificando la scelta con un presunto malfunzionamento del portale ministeriale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, a partire dal primo aprile 2026, il deposito telematico del ricorso tramite il portale ufficiale è obbligatorio. L'uso della PEC è consentito solo in caso di malfunzionamento del sistema informatico, che deve però essere ufficialmente certificato o attestato dagli organi competenti. Non avendo la difesa fornito alcuna prova del guasto tecnico, l'invio tramite posta elettronica certificata è nullo. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Deposito telematico del ricorso errato: assoluzione definitiva
Un lavoratore è rimasto gravemente ferito durante lavori in quota eseguiti con funi. Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di assoluzione del datore di lavoro e della società. Tuttavia, l'ufficio inquirente ha trasmesso il ricorso prima tramite posta elettronica certificata (PEC) e successivamente in formato cartaceo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che il deposito telematico del ricorso deve avvenire esclusivamente tramite il Portale Deposito atti Penali (PDP) e non via PEC. Inoltre, una volta scelta la via telematica, non è possibile effettuare un successivo deposito cartaceo, per evitare una vietata "ibridazione" delle procedure. L'assoluzione degli imputati diventa così definitiva.
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Deposito dell’impugnazione tardivo: assoluzione salva
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di assoluzione emessa nei confronti di un cittadino, accusato di non aver comunicato la variazione del proprio patrimonio (l'acquisto di un'auto ricevuta in dono) entro dieci anni da una condanna precedente. Il Giudice per le indagini preliminari aveva assolto l'imputato per mancanza di dolo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale per tardività. Il deposito dell'impugnazione è avvenuto oltre il termine di quindici giorni presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. La Corte ha chiarito che la presentazione dell'atto presso la segreteria della stessa Procura Generale non equivale alla spedizione postale né sana il ritardo, confermando così l'assoluzione del cittadino.
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