L'Azienda di gestione dei rifiuti ha richiesto a un'Università il pagamento integrale della tassa sui rifiuti per l'anno 2012, contestando il diritto dell'ateneo a usufruire della riduzione tariffaria del 66,7% prevista dal regolamento comunale per le scuole di ogni ordine e grado. L'Azienda sosteneva inoltre che l'Università non potesse contestare la cartella esattoriale per non aver impugnato i precedenti inviti di pagamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che gli inviti di pagamento sono atti a impugnazione facoltativa e che la mancata contestazione non pregiudica la difesa successiva. Inoltre, ha stabilito che la Riduzione tassa rifiuti università spetta anche agli atenei, poiché l'agevolazione premia la destinazione didattica dei locali, assimilando le università alle scuole.
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