Un contribuente ha impugnato un estratto di ruolo contestando sia la prescrizione di alcuni crediti sia la mancata notifica delle cartelle esattoriali per altri. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17751/2024, ha rigettato il ricorso. Applicando una recente normativa (art. 3-bis D.L. 146/2021), ha stabilito che l'impugnazione dell'estratto di ruolo non è ammissibile solo sulla base della presunta omessa notifica della cartella. Il contribuente deve invece dimostrare un pregiudizio concreto e attuale, come l'impossibilità di partecipare ad appalti pubblici, per avere interesse ad agire. In assenza di tale prova, l'azione è inammissibile.
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