Il Lavoratore ha contestato il licenziamento disciplinare intimatogli dall'Azienda inviando una raccomandata. Successivamente, ha depositato il ricorso in tribunale oltre il termine di 180 giorni calcolato dalla spedizione della lettera. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Lavoratore, confermando la decadenza dall'azione. I giudici hanno chiarito che il termine per l'impugnazione del licenziamento in via giudiziaria decorre dalla data di spedizione dell'atto scritto di contestazione stragiudiziale, e non dalla sua ricezione da parte del datore di lavoro. Inoltre, la richiesta dei motivi del licenziamento non sospende né proroga questo termine di 180 giorni, che ha natura acceleratoria per garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Di conseguenza, il Lavoratore ha perso definitivamente il diritto di contestare il provvedimento.
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