Nel corso di un'espropriazione immobiliare, il creditore ha integrato in ritardo il fondo spese per la pubblicità sul portale delle vendite. Il debitore ha richiesto l'estinzione o la chiusura del processo e, a fronte del rifiuto implicito del giudice, ha proposto opposizione agli atti esecutivi. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione, ritenendo necessario il reclamo. La Cassazione ha invece accolto il ricorso del debitore, stabilendo che, mentre l'estinzione tipica va impugnata con reclamo, le ipotesi di chiusura anticipata o improseguibilità per mancato tempestivo versamento delle spese di pubblicità (ex art. 8 d.p.r. 115/2002) vanno contestate proprio con l'opposizione agli atti esecutivi. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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