La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio in seguito alla rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente. La controversia originava da un'opposizione all'esecuzione immobiliare avviata da un'impresa individuale contro alcuni condomini per debiti legati a lavori edili. Dopo che il creditore era stato dichiarato fallito, i giudici di merito avevano sancito l'improcedibilità delle domande, rinviando la questione al tribunale fallimentare. Il ricorrente, pur avendo inizialmente impugnato tale decisione, ha successivamente depositato formale rinuncia, portando la Suprema Corte a chiudere il caso senza esaminare il merito e senza applicare il raddoppio del contributo unificato.
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