Un gruppo di proprietari ha agito in giudizio per far dichiarare l'estinzione di una servitù di passo sui propri fondi per prescrizione. La società convenuta ha chiesto la costituzione di una servitù coattiva. Il Tribunale ha accolto l'estinzione della servitù e rigettato la richiesta della società. La Corte d'Appello ha confermato. La società ha presentato ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte lo ha dichiarato improcedibile. La società ricorrente non aveva depositato la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, adempimento essenziale per la procedibilità del ricorso in Cassazione. Questo vizio, rilevabile d'ufficio, ha impedito l'esame del merito.
Continua »