L'Agenzia delle Entrate ha richiesto a un professionista il pagamento dell'imposta di registro proporzionale per l'enunciazione di alcuni finanziamenti soci infruttiferi, menzionati in un atto di donazione da lui redatto. La Corte di secondo grado aveva escluso la responsabilità del professionista, ritenendo che si trattasse di un'imposta complementare. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del fisco, stabilendo che la tassa dovuta per gli atti enunciati, se non richiede accertamenti complessi, costituisce un'imposta principale. Di conseguenza, sussiste la responsabilità solidale del notaio per il pagamento del tributo insieme alle parti contraenti. La sentenza è stata cassata con rinvio per verificare l'effettiva identità delle parti nei due atti.
Continua »