L'Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento dell'imposta di donazione a un Notaio che aveva registrato l'atto costitutivo di un trust immobiliare. I coniugi disponenti avevano trasferito un immobile a una società fiduciaria per venderlo e pagare un debito. Il Notaio ha impugnato l'atto impositivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, stabilendo un principio fondamentale per la tassazione del trust: il semplice trasferimento di beni al fiduciario non costituisce un passaggio definitivo di ricchezza. Di conseguenza, le imposte proporzionali di donazione e registro non si applicano al momento della costituzione del vincolo o della dotazione dei beni, ma solo quando i beni vengono effettivamente attribuiti ai beneficiari finali, momento in cui si realizza un reale incremento patrimoniale.
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