Una lavoratrice, impiegata come infermiera, ha richiesto il rispetto di un accordo sindacale che prevedeva il suo obbligo di assunzione da parte di un'azienda sanitaria. L'azienda, successivamente fallita, non ha proceduto all'assunzione eccependo l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a causa della revoca delle convenzioni pubbliche regionali. La Corte d'Appello ha accolto la domanda della lavoratrice, rilevando che l'azienda non ha fornito prove concrete sulla reale interruzione dell'attività e sulla tempistica della revoca. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della curatela fallimentare. I giudici hanno confermato che spetta al datore di lavoro dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, non essendo sufficiente invocare una generica difficoltà amministrativa senza provarne l'impatto reale e immediato sull'attività aziendale. Di conseguenza, la lavoratrice ha ottenuto il diritto al risarcimento delle retribuzioni arretrate.
Continua »