L'Azienda Eolica ha contestato la rendita catastale proposta dall'Agenzia Fiscale per i suoi impianti eolici, che includeva le torri di sostegno. L'Azienda sosteneva che le torri fossero macchinari funzionali alla produzione di energia e non parte integrante dell'immobile ai fini fiscali. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto il ricorso dell'Azienda. L'Agenzia Fiscale ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che le torri eoliche, pur fissate al suolo, non concorrono alla determinazione della rendita catastale, in quanto elementi funzionali allo specifico processo produttivo, come previsto dalla legge di stabilità 2016. La decisione esclude le torri dalla base imponibile.
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