L'Azienda, proprietaria di un impianto eolico, ha contestato l'inclusione della torre dell'aerogeneratore nella rendita catastale. L'Agenzia delle Entrate aveva incluso la torre, ma l'Azienda sosteneva che, ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (Art. 1, comma 21, L. 208/2015), i cosiddetti "imbullonati catastali" (macchinari funzionali al processo produttivo) dovessero essere esclusi. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda, affermando che la rilevanza fiscale di un componente dipende dalla sua funzionalità al processo produttivo, non dalla sua stabilità. Ha rinviato il caso per accertare se la torre sia effettivamente un macchinario escluso dalla rendita.
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