Un'azienda agricola ed agrituristica ha citato in giudizio i gestori di un vicino sito di stoccaggio rifiuti a causa dei continui miasmi e dello sversamento di percolato. Questi disagi hanno provocato danni alle colture e il crollo dei clienti dell'agriturismo. La Corte d'Appello, pur riconoscendo la presenza di esalazioni intollerabili, ha negato il risarcimento danni da immissioni intollerabili per presunta assenza di prova sul danno e sul nesso causale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda. I giudici di legittimità hanno chiarito che, una volta accertato il fatto illecito, il danno può essere provato anche per presunzioni. Il giudice deve ricorrere alla valutazione equitativa o a una consulenza tecnica specialistica, anziché negare del tutto la tutela risarcitoria. La causa dovrà essere nuovamente riesaminata.
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