L'Automobilista veniva condannato nei primi gradi di giudizio per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver causato un incidente stradale e dall'ora notturna. Il conducente proponeva ricorso in Cassazione lamentando la nullità dell'accertamento ematico, eseguito in ospedale senza il suo consenso e senza l'avviso della facoltà di nominare un difensore. La Corte di Cassazione, accertata l'ammissibilità dell'impugnazione, ha rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione maturato prima della decisione. In assenza di elementi per una chiara assoluzione nel merito, i giudici di legittimità hanno annullato la sentenza senza rinvio per estinzione del reato, disponendo la trasmissione degli atti al Prefetto per l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative sulla patente.
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