Un avvocato, dopo aver assistito un cliente in un processo amministrativo con gratuito patrocinio, ha citato in giudizio il Ministero della Giustizia per il pagamento dei compensi. Il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, indicando come corretto destinatario il Ministero dell'Economia. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha stabilito che il giudice di merito ha errato nel non esaminare tale eccezione preliminare. La Corte ha chiarito che per il gratuito patrocinio nei giudizi amministrativi, la legittimazione passiva spetta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, cassando la decisione e rinviando il caso per un nuovo esame.
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