Un cittadino, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha impugnato un'ordinanza che liquidava i compensi al suo difensore. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: il cliente non ha la legittimazione attiva per contestare l'importo degli onorari, poiché tale diritto spetta esclusivamente all'avvocato. Il rapporto, in questi casi, si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato, e l'interesse del cliente si limita alla concessione o revoca del beneficio.
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