Un funzionario giudiziario ha segnalato un errore in una precedente ordinanza della Corte di Cassazione. Questa ordinanza aveva condannato la parte soccombente a pagare le spese legali a favore di una curatela fallimentare, che era stata ammessa al gratuito patrocinio. La legge prevede che, in questi casi, le spese debbano essere pagate direttamente allo Stato, non alla parte assistita. La Corte ha riconosciuto la fondatezza dell'istanza e ha disposto la **correzione errore materiale** dell'ordinanza. Ha chiarito che le spese legali, precedentemente liquidate a favore della curatela, devono invece essere versate allo Stato, garantendo il corretto recupero delle somme anticipate.
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