La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che lamentava l'eccessività della pena inflitta. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la graduazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito e non può essere contestata in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia del tutto assente o manifestamente illogica. Nel caso specifico, la motivazione è stata ritenuta adeguata, poiché basata sui precedenti penali dell'imputato, indicativi della sua capacità a delinquere.
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