Graduazione della pena: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce un importante chiarimento sui limiti del sindacato di legittimità in materia di graduazione della pena. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la determinazione dell’entità della sanzione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere oggetto di una nuova valutazione in Cassazione, salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o assente. Analizziamo insieme questa decisione.
I Fatti del Processo
Due imputati venivano condannati in primo grado e in appello per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 2 c.p. Uno dei due imputati era stato condannato anche per il reato di evasione. La Corte d’Appello di un capoluogo di provincia siciliano confermava integralmente la sentenza del Tribunale, ritenendo entrambi responsabili e comminando la pena ritenuta di giustizia.
Il Motivo del Ricorso: la contestata graduazione della pena
Avverso la sentenza di secondo grado, entrambi gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo comune. Essi contestavano una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 133 del codice penale.
In sostanza, i ricorrenti non mettevano in discussione la loro colpevolezza, ma ritenevano che la pena inflitta fosse eccessiva e che i giudici di merito non avessero spiegato adeguatamente le ragioni della sua quantificazione. Tale doglianza, tuttavia, si scontra con i limiti intrinseci del giudizio di legittimità.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire la natura del loro giudizio, che non può trasformarsi in una terza valutazione del merito della vicenda.
Le Motivazioni: la discrezionalità del Giudice di Merito
Il cuore della decisione risiede nel principio della discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena. Secondo la giurisprudenza costante, la scelta dell’entità della pena, inclusi gli aumenti per le aggravanti o per la continuazione tra reati, è un’attività riservata ai giudici di primo e secondo grado. Questo potere deve essere esercitato seguendo i criteri indicati dagli artt. 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, ecc.).
Il compito della Corte di Cassazione non è quello di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo di verificare che quest’ultimo abbia fornito una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria. Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la Corte d’Appello aveva correttamente adempiuto a tale onere, facendo riferimento a elementi specifici presenti nella sentenza impugnata. Inoltre, i giudici hanno sottolineato come agli imputati fosse stata applicata la pena minima per il reato più grave, con aumenti “estremamente contenuti” per l’aggravante e la continuazione.
Le Conclusioni: i limiti del sindacato di legittimità
Questa ordinanza conferma che un ricorso in Cassazione che si limiti a lamentare genericamente l’eccessività della pena, senza individuare un vizio logico manifesto nella motivazione del giudice di merito, è destinato all’inammissibilità. Per ottenere un riesame, non è sufficiente sostenere che la pena sia ‘ingiusta’, ma è necessario dimostrare che il ragionamento del giudice è palesemente illogico, contraddittorio o del tutto carente. In assenza di tali vizi, la valutazione sulla graduazione della pena compiuta nei gradi di merito rimane insindacabile. La decisione si conclude con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione l’entità della pena decisa dal giudice?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione sulla quantità della pena. Il ricorso è ammesso solo se si dimostra che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o completamente assente.
Cosa significa che la graduazione della pena è un potere discrezionale del giudice?
Significa che il giudice di primo e secondo grado ha la facoltà di scegliere, all’interno dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge per un certo reato, la sanzione specifica da applicare, basando la sua decisione sui criteri di gravità del reato e pericolosità del reo (art. 133 c.p.).
Quando un ricorso sulla quantificazione della pena viene considerato inammissibile?
Un ricorso di questo tipo è considerato inammissibile quando si limita a criticare l’entità della pena senza individuare un vizio logico specifico nel ragionamento del giudice che l’ha determinata. Se il giudice ha fornito una motivazione sufficiente e coerente, la sua scelta non può essere messa in discussione in sede di legittimità.