La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso contro la determinazione della pena, ribadendo che la graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e aderente ai principi di legge (artt. 132 e 133 c.p.), il ricorso non può essere accolto. La decisione sottolinea come la valutazione degli elementi per fissare la pena, incluse circostanze aggravanti e attenuanti, non sia sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente argomentata.
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