Un Cittadino era stato condannato in appello per lesioni con arma, con la prescrizione di una contravvenzione e una rideterminazione della pena. Ha presentato ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione e una pena eccessiva. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. Ha ribadito che il giudice di legittimità non può riesaminare i fatti o la valutazione delle prove già fatta dal giudice di merito. Anche la contestazione sulla graduazione della pena è stata ritenuta inammissibile, in quanto rientra nella discrezionalità del giudice di merito, se non è frutto di arbitrio o illogicità manifesta. Il ricorso è stato quindi respinto, e il Cittadino condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa ammende.
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