Un giornalista è stato licenziato per giusta causa dopo che un'indagine investigativa, commissionata dall'azienda, ha rivelato che aveva richiesto rimborsi chilometrici per trasferte mai effettuate, non essendo mai uscito di casa nei giorni indicati. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento, sostenendo che si trattasse di una semplice disattenzione e contestando l'attendibilità dell'investigatore privato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che la valutazione delle prove e l'attendibilità dei testimoni spettano esclusivamente al giudice di merito e non possono essere ridiscusse in sede di legittimità. Di conseguenza, il licenziamento per giusta causa è stato confermato come legittimo a causa della gravità della condotta, che ha irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.
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