Un Ente Pubblico ha disposto la revoca dell'incarico dirigenziale nei confronti del proprio Direttore Generale prima del termine pattuito. Nonostante l'amministrazione avesse contestato presunti addebiti al manager, il provvedimento sindacale ha motivato il recesso indicando esclusivamente il venir meno del legame di fiducia. Il contratto individuale prevedeva, in questa specifica ipotesi, una cospicua indennità economica calcolata fino alla scadenza naturale. In sede giudiziale, l'Ente ha cercato di riqualificare l'atto come licenziamento per giusta causa per evitare il versamento del compenso. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito: l'atto di recesso fiduciario non può essere mutato retroattivamente in causa giudiziaria. Di conseguenza, il dirigente pubblico ha vinto la causa e l'amministrazione deve corrispondere l'intera indennità risarcitoria prevista dal contratto, oltre alle spese di lite.
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