Un Presidente di sezione di una Commissione tributaria ha richiesto un compenso aggiuntivo per aver svolto temporaneamente le funzioni di Presidente della Commissione stessa. La Corte d'Appello aveva parzialmente accolto la domanda, distinguendo tra compiti amministrativi e giurisdizionali. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, negando qualsiasi compenso aggiuntivo. I giudici di legittimità hanno chiarito che la sostituzione del presidente rientra già nei doveri e nella qualifica del presidente di sezione, le cui funzioni sono omogenee. Pertanto, l'attività di supplenza non dà diritto a indennità extra, in quanto già coperta dal trattamento economico ordinario previsto per il ruolo di provenienza. La Cassazione ha così rigettato definitivamente la domanda del magistrato tributario.
Continua »